Art. 3.

      1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari.
      2. I Presidenti delle Camere, di intesa tra loro, nominano il presidente della Commissione al di fuori dei suoi componenti.
      3. Nella prima seduta la Commissione elegge due vicepresidenti e due segretari.
      4. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla data della sua costituzione e presenta al Parlamento una relazione sui risultati dell'attività svolta.